- Oggi si festeggia S. Gelasio I papa
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I consigli di agropolionline.com

  CONTRATTO A PROGETTO

Il lavoro a progetto, che sostituisce in parte la precedente collaborazione coordinata e continuativa, prevede che le collaborazioni debbano essere riconducibili “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa”

Il lavoratore gestisce quindi il compito autonomamente in funzione del risultato e indipendentemente dal tempo impiegato. Per questa ragione non è un lavoratore dipendente, ma autonomo. Di contro le attività che configurano rapporti di dipendenza richiedono contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato e interinale.

Durate il contratto si possono instaurare rapporti professionali anche con altri committenti (non in concorrenza) e si ha il diritto a essere riconosciuti “autore dell’invenzione” .

Il contratto deve indicare:

la definizione del progetto,

la durata della prestazione,

il corrispettivo o i criteri per la sua determinazione,

le forme di coordinamento tra collaboratore e committente,

le eventuali misure a tutela della salute e sicurezza

Per eventuali malattie e infortuni il contratto prevede un periodo massimo di assenza non retribuita di 30 giorni, per contratti con scadenza determinabile, o di un sesto della durata prevista, per i contratti con termine prestabilito.

In caso di gravidanza la durata del rapporto di lavoro è prorogata di 180 giorni, salvo altri accordi migliorativi.

E le vecchie co-.co.co?

Non sono state del tutto abrogate con l’insermento del contratto a progetto e continuano ad essere ammesse in alcuni casi:

nel settore pubblico;

nelle professioni intellettuali;

per gli amministratori di società;

per i partecipanti a collegi e commissioni;

per coloro che percepiscono pensione di vecchiaia;

per collaborazioni rese ai fini istituzionali per società sportive;

per prestazioni di meno di 30 giorni e per importi di 5 mila euro annui.

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